(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 85)
                              Art. 85. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44) 

 
  L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e'  punito  con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. 
  Con uguale ammenda viene punito  il  presidente  che  non  distacca
l'appendice dalla scheda.