(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 86)
Art. 86.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46)
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca
di fare entrare l'elettore in cabina e' punito con la reclusione da
tre mesi ad un anno.