(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 86)
                              Art. 86. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46) 

 
  Il presidente del seggio che trascura, o chiunque  altro  impedisca
di fare entrare l'elettore in cabina e' punito con la  reclusione  da
tre mesi ad un anno.