(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 87)
                              Art. 87. 
    (D L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59) 

 
  Per i reati commessi in danno dei membri  degli  uffici  elettorali
compresi i rappresentanti di lista, e  per  i  reati  previsti  dagli
articoli 79, 80, 81, 82, 84 e 86, si procede a giudizio direttissimo.