Art. 87. (D L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16, 21, 31, 32, 35, 46, 59) Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 84 e 86, si procede a giudizio direttissimo.