(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 89)
                              Art. 89. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  L'autorita'  giudiziaria,  alla  quale  siano  stati  rimessi   per
deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni  contestate,
deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa  delle
sue pronunzie definitive o indicare sommariamente  i  motivi,  per  i
quali i giudizi non sono ancora definiti.