Art. 89. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27) L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.