TABELLA E. Assegni di superinvalidita' A) 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordita' bilaterale permanente completa. 2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 66.400 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). e di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 173.600 A bis) 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra inferimita' ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A. 2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che.abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali). Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 58.900 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 204.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). e di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 133.100 B) 1. Alterazione organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente. 2. Alterazioni delle facolta' mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in Manicomi od Istituti assimilati. In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sara' conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale. 3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale. 4. Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 51.400 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). e di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 60.000 C) 1. Perdita delle due mani e di un piede insieme. 2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano. 3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con la impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. 4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40.900 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). D) 1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 36.000 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). E) 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino. 2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia. 3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 4 della lettera C. 4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici. 5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.600 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). F) 1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dello avambraccio e della gamba. 3. Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 4. Tubercolosi o altra infermita' grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. 5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 24.100 Con l'aggiunta di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 56.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257). G) 1. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro. 2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 3. La disarticolazione di un'anca. Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 11.400 Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 156.000 (art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).