(Allegato-Tabella E)
                                                           TABELLA E.

                     Assegni di superinvalidita'
A)

  1.  Alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di ambo gli occhi che
abbiano  prodotto  cecita'  bilaterale  assoluta e permanente, quando
siano  accompagnate  a  mancanza  dei  due  arti  superiori o dei due
inferiori  (fino  al limite della perdita totale delle due mani e dei
due piedi) o a sordita' bilaterale permanente completa.
  2.  Perdita  di  quattro  arti  fino al limite della perdita totale
delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 66.400
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 173.600

A bis)

  1.  Alterazioni  organiche  ed  irreparabili di ambo gli occhi, che
abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente, quando vi
sia  un'altra  inferimita'  ascrivibile  a  una  delle  prime  cinque
categorie dell'annessa tabella A.
  2.  Lesioni  del  sistema  nervoso  centrale  (encefalo  e  midollo
spinale)  che.abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori
e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  58.900
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 204.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 133.100

B)

  1.  Alterazione  organiche  ed  irreparabili  di ambo gli occhi che
abbiano prodotto cecita' bilaterale, assoluta e permanente.
  2.  Alterazioni  delle  facolta'  mentali gravi al punto da rendere
l'individuo,  oltre  che  incapace  a  qualsiasi  lavoro, socialmente
pericoloso  e  da  richiedere  quindi  l'internamento  in Manicomi od
Istituti assimilati.
  In  caso  di  dimissione  dai detti luoghi di cura, l'assegno sara'
conservato,  quando  il  demente  sia ancora socialmente pericoloso e
risulti  affidato,  per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con
la necessaria autorizzazione del Tribunale.
  3.  Lesioni  del  sistema  nervoso  centrale  (encefalo  e  midollo
spinale)  con  conseguenze  gravi  e  permanenti  di  grado  tale  da
apportare,   isolatamente   o   nel   loro   complesso,  profondi  ed
irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
  4.  Tubercolosi  o  altre  infermita' gravi al punto da determinare
un'assoluta  e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, e
da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  51.400
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  60.000

C)

  1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.
  2.  Perdita  di  ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo
inferiore  del  braccio  e l'altro fino al limite della perdita della
mano.
  3.  Disarticolazione  di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo
inferiore   di   esse   con   la   impossibilita'   dell'applicazione
dell'apparecchio di protesi.
  4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso
lato  sopra  il  terzo  inferiore rispettivamente del braccio e della
coscia   con  impossibilita'  dell'applicazione  dell'apparecchio  di
protesi per l'arto inferiore.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  40.900
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

D)

  1.  Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita
totale delle due mani.
  2.  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  36.000
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

E)

  1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
riduzione  dell'acutezza  visiva  da  permettere  appena il conteggio
delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
  2.  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori nel terzo inferiore della
coscia.
  3.  Perdita  di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo
inferiore  rispettivamente  del braccio e della coscia, salvo il caso
previsto dal n. 4 della lettera C.
  4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.
  5.  Perdita  di  ambo  gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo
inferiore  della  coscia  e  l'altro  sopra  il terzo inferiore della
gamba.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 32.600
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 168.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

F)

  1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
  2.  Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui
uno  sopra  il  terzo  inferiore del braccio e della coscia e l'altro
sopra il terzo inferiore dello avambraccio e della gamba.
  3.  Alterazioni  delle  facolta'  mentali  che  apportino  profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale.
  4. Tubercolosi o altra infermita' grave al punto da determinare una
assoluta  e  permanente  incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma
non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
  5.  Perdita  di  ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
  6.  Perdita  di  ambo  gli  arti  inferiori,  di  cui  uno al terzo
inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
  7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 24.100
Con l'aggiunta di annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 56.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

G)

  1.   Tubercolosi   grave  al  punto  da  determinare  una  assoluta
incapacita' a proficuo lavoro.
  2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
  3. La disarticolazione di un'anca.

Annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.  11.400
Con l'aggiunta di annue. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 156.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).