(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 101)
                              Art. 101. 
                  (Poteri del comandante del porto) 

 
  I piloti, nell'esercizio nella loro attivita', sono sotto posti  ai
poteri del comandante del porto e devono essere provvisti  dei  segni
distintivi, in conformita' del modello stabilito dal ministro per  la
marina mercantile. 
  Essi  devono  avere  la  residenza  nel  luogo  dove  ha  sede   la
corporazione. 
  Il comandante del porto puo' servirsi gratuitamente dell'opera  dei
piloti per quanto concerne il servizio tecnico del  porto,  salvo  il
rimborso delle spese. Tuttavia quando si  tratti  di  prestazioni  di
pilotaggio effettuate nell'interesse della nave,  anche  se  disposte
dal comandante  del  porto,  e'  dovuto  il  compenso  fissato  dalle
tariffe.