Art. 101. (Poteri del comandante del porto) I piloti, nell'esercizio nella loro attivita', sono sotto posti ai poteri del comandante del porto e devono essere provvisti dei segni distintivi, in conformita' del modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione. Il comandante del porto puo' servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto, salvo il rimborso delle spese. Tuttavia quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuate nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, e' dovuto il compenso fissato dalle tariffe.