(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 103)
                              Art. 103. 
                (Accertamento dell'idoneita' fisica) 

 
  L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'articolo 102 e'
effettuato da una commissione nominata dal capo del  compartimento  e
composta: 
    1) da un medico provinciale, che eserciti le funzioni  di  medico
di porto, presidente; 
    2) da un medico designato dalla cassa nazionale per la previdenza
marinara; 
    3) da un  medico  designato  dalla  corporazione  alla  quale  si
riferisce il concorso. 
  Contro le risultanze dell'accertamento  sanitario  non  e'  ammesso
ricorso pur quanto attiene al merito  del  giudizio  formulato  dalla
commissione.