Art. 103. (Accertamento dell'idoneita' fisica) L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'articolo 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 1) da un medico provinciale, che eserciti le funzioni di medico di porto, presidente; 2) da un medico designato dalla cassa nazionale per la previdenza marinara; 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario non e' ammesso ricorso pur quanto attiene al merito del giudizio formulato dalla commissione.