(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 104)
                              Art. 104. 
                        (Bando del concorso) 

 
  Il concorso e'  bandito  dal  capo  del  compartimento  nella  culi
circoscrizione ha sede la corporazione  dei  piloti  nella  quale  si
intendono coprire i posti vacanti. 
  La  commissione  esaminatrice,  che  e'  nominata   dal   direttore
marittimo su proposta del capo del compartimento,  e'  composta:  dal
Capo del compartimento, presidente; dal capo o sottocapo pilota o  da
altro pilota appartenente alla corporazione alla quiale si  riferisce
il concorso, oppure ad altra corporazione,  qualora  il  concorso  si
riferisca ad una corporazione di nuova  istituzione;  da  un  capo  o
sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione
della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. 
  Le spese per il funzionamento della commissione e per quanto  altro
concerne l'esame sono a  carico  della  corporazione  alla  quale  si
riferisce il concorso.