Art. 105. (Titoli) Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi nazionali; 2) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 116. Costituiscono altresi' di oli da valutarsi dalla commissione medesima, qualora eccedano i periodi minimi richiesti dall'articolo 102: 1) il periodo di effettiva navigazione; 2) il periodo di navigazione come primo ufficiale. I punti da assegnare ai titoli di cui ai precedenti commi non possono nel complesso superare il numero di 4: entro questo limite il ministro per la marina mercantile stabilisce con suo decreto in via generale il coefficiente da attribuire a ciascun gruppo di titoli. Sono salve le disposizioni di leggi speciali relative alle benemerenze nei pubblici concorsi.