Art. 107. (Classifica dei candidati) Ogni esaminatore dispone di dieci voti per la prova scritta e per ciascun gruppo di prove orali indicate nell'articolo precedente. Per quanto concerne la prova orale di cui al n. 3 del predetto articolo, nella votazione comparativa e' tenuto anche conto della conoscenza di piu' di una delle lingue estere determinate dal ministro per la marina mercantile. L'idoneita' e' conseguita dal concorrente che riporti nella prova scritta e in ciascun gruppo di prove orali una media non inferiore a sei decimi. I concorrenti sono classificati in ragione della somma delle medie riportate nelle prove anzidette, maggiorata dei punti assegnati per i titoli, a norma dell'articolo 105; a parita' di voti e' preferito il concorrente di maggiore eta'. I risultati degli esami devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.