(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 107)
                              Art. 107. 
                     (Classifica dei candidati) 

 
  Ogni esaminatore dispone di dieci voti per la prova scritta  e  per
ciascun gruppo di prove orali indicate nell'articolo precedente.  Per
quanto concerne la prova orale di cui al n. 3 del predetto  articolo,
nella votazione comparativa e' tenuto anche conto della conoscenza di
piu' di una delle lingue  estere  determinate  dal  ministro  per  la
marina mercantile. 
  L'idoneita' e' conseguita dal concorrente che riporti  nella  prova
scritta e in ciascun gruppo di prove orali una media non inferiore  a
sei decimi. 
  I concorrenti sono classificati in ragione della somma delle  medie
riportate nelle prove anzidette, maggiorata dei punti assegnati per i
titoli, a norma dell'articolo 105; a parita' di voti e' preferito  il
concorrente di maggiore eta'. 
  I  risultati  degli  esami  devono  constare  da  processo  verbale
sottoscritto da tutti i membri della commissione.