(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 108)
                              Art. 108. 
           (Procedimento per la nomina a pilota effettivo) 

 
  I vincitori, entro il limite  dei  posti  messi  a  concorso,  sono
nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di
una licenza provvisoria. 
  Gli aspiranti assistono i  piloti  effettivi  nell'esercizio  della
loro attivita' professionale e possono  pilotare  soltanto  sotto  la
responsabilita' di un pilota effettivo. 
  Trascorsi dodici, o sei mesi quando si tratti di capitani di  lungo
corso che abbiano avuto il comando per  almeno  un  anno  di  navi  a
propulsione meccanica di stazza  lorda  non  inferiore  alle  tremila
tonnellate, gli aspiranti sono sottoposti  a  una  prova  pratica  di
idoneita' relativa alla  conoscenza  del  porto,  della  rada  o  del
canale, dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio
di venti miglia. 
  La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta dal  capo
del compartimento, presidente, da un  capitano  di  lungo  corso  che
abbia almeno dieci anni di comando e dal capo pilota o, in  mancanza,
dal sottocapo pilota o da altro pilota del corpo. 
  Per le corporazioni di terza categoria il ministro  per  la  marina
mercantile puo' autorizzare che della  commissione  faccia  parte  un
padrone marittimo, anziche' un capitano di lungo corso. 
  Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del  compartimento
d'accordo con il capo pilota. 
  Dell'esito favorevole della prova il  capo  del  compartimento  da'
comunicazione scritta all'aspirante. 
  Gli aspiranti che non  sono  ritenuti  idonei  sono  esonerati  con
provvedimento del capo del compartimento. 
  L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro  dei
piloti e  munito  di  una  licenza  definitiva  conforme  al  modello
stabilito dal ministro per la marina mercantile.