Art. 108. (Procedimento per la nomina a pilota effettivo) I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attivita' professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di un pilota effettivo. Trascorsi dodici, o sei mesi quando si tratti di capitani di lungo corso che abbiano avuto il comando per almeno un anno di navi a propulsione meccanica di stazza lorda non inferiore alle tremila tonnellate, gli aspiranti sono sottoposti a una prova pratica di idoneita' relativa alla conoscenza del porto, della rada o del canale, dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia. La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta dal capo del compartimento, presidente, da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando e dal capo pilota o, in mancanza, dal sottocapo pilota o da altro pilota del corpo. Per le corporazioni di terza categoria il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare che della commissione faccia parte un padrone marittimo, anziche' un capitano di lungo corso. Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota. Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento da' comunicazione scritta all'aspirante. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono esonerati con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile.