(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 109)
                              Art. 109. 
      (Nomina di effettivi nell'istituzione della corporazione) 

 
  I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'articolo  96  del
codice, i quali si trovino in servizio in una determinata  localita',
all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di  piloti
possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento  del  capo
del compartimento previa autorizzazione del ministro  per  la  marina
mercantile, purche' siano in possesso dei requisiti indicati, per  la
categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1, 3,  4,
5 e 6 dell'articolo 102.