Art. 110. (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi) I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, locazione prevista dai regolamenti stessi. L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, alla cassa della corporazione una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione. Per gli atti di disposizione relativi ai beni in comproprieta', dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.