(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 110)
                              Art. 110. 
           (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi) 

 
  I piloti effettivi devono provvedere  la  corporazione  delle  navi
previste dall'articolo 99 e degli altri beni  eventualmente  indicati
dai regolamenti locali di pilotaggio  e  devono  prestare,  anche  in
titoli di Stato, locazione prevista dai regolamenti stessi. 
  L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre  al  versamento  della
cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e  degli
altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a
tal fine, alla cassa della  corporazione  una  somma  equivalente  al
valore, al momento della nomina, di una quota  di  comproprieta'  dei
beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. 
  Il valore  della  quota,  al  momento  della  nomina  ad  effettivo
dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo,  mediante
perizia da eseguirsi a spese della corporazione. 
  Per gli atti di disposizione relativi ai beni in comproprieta', dei
piloti effettivi, oltre al consenso di  tutti  i  comproprietari,  e'
necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.