Art. 112. (Armamento delle navi) Le navi in comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione, di riparazione ordinaria e di gestione, si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio, prima cime si proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.