Art. 98. (Categorie delle corporazioni) Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'articolo 86 del codice, si distinguono in tre categorie. La determinazione delle categorie e' fatta dal ministro per la marina, mercantile, tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica in un certo periodo di tempo e delle difficolta' del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.