(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 98)
                              Art. 98. 
                   (Categorie delle corporazioni) 

 
  Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'articolo 86  del
codice, si distinguono in tre categorie. 
  La determinazione delle categorie e'  fatta  dal  ministro  per  la
marina, mercantile, tenuto conto del movimento annuo medio delle navi
a propulsione  meccanica  in  un  certo  periodo  di  tempo  e  delle
difficolta'  del  pilotaggio  nel  luogo  dove  presta  servizio   la
corporazione.