Art. 99. (Navi destinate al pilotaggio) Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'articolo 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle dimensioni dai regolamenti locali di pilotaggio. In caso di necessita' il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette in locazione.