(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 99)
                              Art. 99. 
                   (Navi destinate al pilotaggio) 

 
  Per l'esplicazione del servizio  di  pilotaggio  ogni  corporazione
deve  essere  provvista,  ai  sensi  dell'articolo   110,   di   navi
determinate nel numero, nel tipo e nelle dimensioni  dai  regolamenti
locali di pilotaggio. 
  In caso di necessita' il comandante del porto puo'  autorizzare  la
corporazione a prendere le navi predette in locazione.