(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 71)
                              Art. 71. 
                    (Art. 2 C.C. 22 luglio 1938). 

 
  Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari: 
    1) per le imprese ed agenzie di assicurazione: 
      - i produttori per i quali non sussista un rapporto  di  lavoro
dipendente; 
    2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette: 
      - gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori  in  quanto
esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione; 
    3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: 
      - gli impiegati non  assunti  direttamente  dall'appaltatore  e
messi a sua disposizione dal Comune appaltante; 
    4) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli  agenti
di credito: 
      a) il personale che rivesta la qualita' di  socio  dell'azienda
in quanto a tale qualifica corrisponda una  effettiva  condizione  di
datore di lavoro; 
      b) quello che non dedichi all'azienda la propria attivita', con
carattere di assoluta prevalenza; 
      c) quello che non sia sottoposto  ad  un  orario  di  lavoro  a
carattere  continuativo  e  giornaliero  ed  abbia  altro  impiego  a
carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra
occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.