(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 73)
                              Art. 73. 
                   (Art. 20 C.C, 22 luglio 1938). 

 
  Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo  per  il
quale perdura il rapporto di lavoro  a  norma  dell'art.  72.  Per  i
periodi durante i quali la azienda non debba  corrispondere  o  debba
corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo  dovuto  e'
calcolato sull'ammontare della retribuzione  intera,  come  se  fosse
corrisposta al lavoratore.