Art. 73. (Art. 20 C.C, 22 luglio 1938). Il contributo delle aziende e' dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto e' calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.