Art. 74. (Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). Per i produttori di assicurazione il contributo e' computato sul 50% dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo. Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori e' calcolato sul 60% del loro ammontare.