(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 74)
                              Art. 74. 
                   (Art. 19 C.C. 22 luglio 1938). 

 
  Per i produttori di assicurazione il contributo  e'  computato  sul
50% dell'importo lordo  liquidato  complessivamente  dall'azienda  al
produttore sotto qualsiasi titolo. 
  Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali
e su quelli di notifica per i messi notificatori e' calcolato sul 60%
del loro ammontare.