(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 75)
                              Art. 75. 
                (Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938). 

 
  La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui  all'art.  43
sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi  alla  fine  di
ogni trimestre solare.