(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 75)
Art. 75.
(Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938).
La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui all'art. 43
sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di
ogni trimestre solare.