(Trattato-art. 28)
                               Art. 28 
 
  Qualora, per effetto della  loro  comunicazione  alla  Commissione,
domande di brevetti o di modelli d'utilita'  non  ancora  pubblicate,
oppure brevetti o modelli d'utilita' mantenuti  segreti  per  ragioni
attinenti alla difesa, siano utilizzati  indebitamente  o  vengano  a
conoscenza di un terzo non autorizzato,  la  Comunita'  e'  tenuta  a
risarcire il danno subito dall'interessato. 
  La Comunita', senza pregiudizio dei propri  diritti  nei  confronti
dell'autore, e' surrogata agli interessati  nell'esercizio  del  loro
diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato
il risarcimento  del  danno.  Non  vi  e'  deroga  al  diritto  della
Comunita' di  agire,  conformemente  alle  disposizioni  generali  in
vigore, contro l'autore del pregiudizio.