Art. 28 Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilita' non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilita' mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunita' e' tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato. La Comunita', senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, e' surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi e' deroga al diritto della Comunita' di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.