(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 41)
                              Art. 41. 
                      Revisione delle anagrafi. 

 
  A seguito di ogni censimento generale della popolazione,  i  Comuni
devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine  di  accertare
la  corrispondenza  quantitativa  e  qualitativa  di  essa   con   le
risultanze del censimento. 
  La  revisione  viene  effettuata  secondo  le  modalita'   tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica. 
  Nell'intervallo  tra  due   censimenti   l'anagrafe   deve   essere
costantemente aggiornata, in guisa che le sue risultanze  coincidano,
in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero  delle
famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.