(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 42)
                              Art. 42. 
   Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. 

 
  A seguito di ogni censimento generale, della popolazione  i  Comuni
devono  provvedere  alla  revisione  dell'onomastica  delle  aree  di
circolazione e della numerazione civica, al line  di  adeguarle  alle
risultanze del censimento. 
  Le revisione predetta viene eseguita in base agli elementi di fatto
accertati nella compilazione dello stato di sezione definitivo. 
  La  revisione  viene  effettuata  secondo  le  modalita'   tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.