(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 42)
Art. 42.
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
A seguito di ogni censimento generale, della popolazione i Comuni
devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di
circolazione e della numerazione civica, al line di adeguarle alle
risultanze del censimento.
Le revisione predetta viene eseguita in base agli elementi di fatto
accertati nella compilazione dello stato di sezione definitivo.
La revisione viene effettuata secondo le modalita' tecniche
stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.