(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 43)
                              Art. 43. 
Rilevazioni statistiche concernenti il  movimento  della  popolazione
                             residente. 

 
  Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale  della
popolazione  residente  ed  i  trasferimenti  di  residenza   vengono
effettuate dall'ufficiale  di  anagrafe  in  conformita'  ai  modelli
stabiliti e  alle  istruzioni  impartite  dall'Istituto  centrale  di
statistica. 
  Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri
conformi agli appositi esemplari predisposti  dall'Istituto  centrale
di statistica  il  numero  delle  iscrizioni  e  delle  cancellazioni
effettuate  per  fatti  derivanti  dal   movimento   naturale   della
popolazione residente e per trasferimenti di residenza.