(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 43)
Art. 43.
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione
residente.
Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della
popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono
effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai modelli
stabiliti e alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di
statistica.
Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri
conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale
di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni
effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della
popolazione residente e per trasferimenti di residenza.