(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 44)
                              Art. 44. 
         Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni. 

 
  I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e  secondo  le
modalita' stabilite dall'Istituto centrale di statistica, alle  varie
rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in  particolare,  le
abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.