(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 45)
                              Art. 45. 
               Adempimenti dell'ufficio di statistica. 

 
  Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica  organicamente
distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di
rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte  devono  essere
trasmessi all'Istituto centrale di  statistica  tramite  il  predetto
ufficio il quale deve curare, altresi', il controllo tecnico dei dati
in essi riportati.