(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 38)
                              Art. 38. 

 
  Le imprese che gestiscono fabbriche di prodotti di cui al  presente
regolamento,  esistenti  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore,
debbono, entro tre mesi dalla data stessa, presentare la  domanda  di
autorizzazione prevista dall'art. 29. 
  Coloro che gestiscono esercizi provvisti di apparecchi disciplinati
dall'art. 27 debbono entro lo stesso termine presentare  denuncia  al
sindaco. 
  I locali e gli impianti gia' esistenti  debbono  essere  uniformati
alle norme del presente regolamento entro 18 mesi dalla  sua  entrata
in vigore; nello stesso periodo e'  consentito  l'uso  di  bottiglie,
tappi ed etichette non conformi alle norme del regolamento medesimo. 
  Entro il termine di mesi 6 dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento possono essere  smaltiti  i  prodotti  esistenti
alla data medesima nelle fabbriche, nei  depositi,  negli  spacci  di
vendita, fabbricati in conformita' delle  precedenti  disposizioni  e
non rispondenti, in  tutto  o  in  parte,  alle  norme  del  presente
regolamento.