Art. 39. Alle ditte non ancora attrezzate per sottoporre le bibite analcooliche al trattamento di cui all'art. 9 del presente regolamento e' consentita, limitatamente alle bibite contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'aggiunta di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nella dose massima di gr. 0,50 per litro di bibita. L'eventuale contemporaneo impiego di piu' agenti di conservazione non deve in alcun caso superare la qualita' complessiva di gr. 0,50 per litro di bibita. Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato devono essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili alti non meno di mm. 2 sulla etichetta o in mancanza di questa sul recipiente.