(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 39)
                              Art. 39. 

 
  Alle  ditte  non  ancora  attrezzate  per  sottoporre   le   bibite
analcooliche  al  trattamento  di  cui  all'art.   9   del   presente
regolamento e' consentita, limitatamente alle bibite  contenenti  non
meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 cc., e per un  periodo  di
tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,  l'aggiunta
di acido benzoico o di benzoato di sodio oppure degli esteri metilico
e propilico dell'acido paraossibenzoico nella  dose  massima  di  gr.
0,50 per litro di bibita. 
  L'eventuale contemporaneo impiego di piu' agenti  di  conservazione
non deve in alcun caso superare la qualita' complessiva di  gr.  0,50
per litro di bibita. 
  Il nome e la percentuale del conservativo chimico impiegato  devono
essere dichiarati in modo ben visibile con caratteri indelebili  alti
non meno di mm. 2  sulla  etichetta  o  in  mancanza  di  questa  sul
recipiente.