(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 40)
                              Art. 40. 

 
  Sono abrogate  le  disposizioni  contenute  nel  regio  decreto  29
settembre 1931, n. 1601,  e  tutte  le  altre  disposizioni  comunque
contrarie od incompatibili con il presente regolamento. 

 
                      Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                            ZOLI