(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 40)
Art. 40.
Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 29
settembre 1931, n. 1601, e tutte le altre disposizioni comunque
contrarie od incompatibili con il presente regolamento.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI