(Allegato - art. 57)
                              Art. 57. 
       (Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) 
 
  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  possono   essere
destinati ai seguenti usi: 
    1) uso privato: 
      a) per trasporto di persone; 
      b) per trasporto di persone con autovetture  o  motoveicoli  da
locare senza conducente; 
      c) per trasporto di persone con autoveicoli  o  motocarrozzette
da noleggiare con conducente; 
      d) per trasporto di cose; 
      e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; 
      f) per trasporto promiscuo di persone e di cose; 
      g) per traino; 
      h) per uso speciale o per trasporti specifici; 
    2) uso pubblico: 
      a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza; 
      b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. 
  Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione  civile
gli autobus  destinati  a  noleggio  con  conducente  possono  essere
impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa. 
  Previa  autorizzazione  dell'Ispettorato,  gli  autocarri   possono
essere impiegati, in via eccezionale, per il  trasporto  di  persone;
l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto. 
  Chiunque adibisce a  locazione  senza  conducente  un  veicolo  non
destinato a tale uso, o a noleggio  con  conducente  un  veicolo  non
destinato a tale uso, a meno che si tratti di  veicoli  destinati  al
trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal  comma
secondo, adibisce a noleggio con conducente un  autobus  destinato  a
servizio di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a  lire
ventimila. 
  Chiunque adibisce a trasporto  promiscuo  un  veicolo  destinato  a
trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila
a lire quarantamila. 
  Chiunque adibisce ad uso  pubblico  un  veicolo  destinato  ad  uso
privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello
per il quale e' stata rilasciata la carta  di  circolazione,  ovvero,
senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto
di persone un veicolo destinato a trasporto di cose,  e'  punito  con
l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. 
  Agli effetti del presente articolo un veicolo  si  intende  adibito
abusivamente a noleggio con conducente quando il  noleggiante,  senza
il  titolo  prescritto,  compie  uno  o  piu'  viaggi  ordinati   dal
noleggiatore; si intende adibito abusivamente  ad  uso  pubblico  per
trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente,  senza
il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a  chicchessia,  compie
uno o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si  intende
adibito abusivamente ad uso pubblico  per  trasporto  di  persone  in
servizio di linea quando l'esercente,  senza  il  titolo  prescritto,
compie una  o  piu'  corse  per  destinazione  fissa  e  con  offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia  costituito  da  una
particolare categoria di persone, ed anche se la offerta sia fatta  a
mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.