Art. 57. (Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi: 1) uso privato: a) per trasporto di persone; b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente; c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente; d) per trasporto di cose; e) per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; f) per trasporto promiscuo di persone e di cose; g) per traino; h) per uso speciale o per trasporti specifici; 2) uso pubblico: a) per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza; b) per trasporto di persone o di cose in servizio di linea. Previa autorizzazione dell'Ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa. Previa autorizzazione dell'Ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione e' rilasciata in base a nulla osta del Prefetto. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o piu' viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o piu' percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o piu' corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se la offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.