Art. 58. (Carta di circolazione e immatricolazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi e l'uso al quale il veicolo e' destinato. Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacita' di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, nonche' di rimorchio munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice e' individuata con gli estremi della targa di riconoscimento. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Chiunque circola con un veicolo per il quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.