(Allegato - art. 59)
                              Art. 59. 
            (Trasferimento di proprieta' e di residenza) 
 
  Il  trasferimento  di  proprieta'  di  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi ed il trasferimento di residenza  del  proprietario  debbono
essere comunicati unitamente alla  prescritta  documentazione,  dagli
interessati entro dieci giorni,  all'Ufficio  del  pubblico  registro
automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti  di  sua
competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e  ne  da'
immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. 
  Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi  risieda  in
un Comune di altra provincia ovvero il  proprietario  trasferisca  la
residenza in un Comune di  altra  provincia,  si  deve  rinnovare  la
immatricolazione. 
  Chiunque omette di comunicare il trasferimento  di  proprieta'  nel
termine stabilito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila  a  lire
ventimila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza
e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. 
  La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi  accerta
la contravvenzione, e'  inviata  all'Ufficio  del  pubblico  registro
automobilistico   ed   e'   restituita   dopo   l'adempimento   delle
prescrizioni omesse.