(Allegato - art. 61)
                              Art. 61. 
(Cessazione  della  circolazione  degli  autoveicoli  motoveicoli   e
                              rimorchi) 
 
  L'intestatario della  carta  di  circolazione  di  un  autoveicolo,
motoveicolo  o  rimorchio  deve  comunicarne  entro   dieci   giorni,
all'Ufficio provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico  la
distruzione, la demolizione o la definitiva  esportazione  all'estero
restituendo la carta di circolazione e la targa. 
  Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza,
ne da' immediatamente notizia allo Ispettorato  della  motorizzazione
civile. 
  Chiunque viola la  disposizione  del  comma  primo  e'  punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.