Art. 63. (Circolazione di prova) Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi, nonche' le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli pero', debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione e' compreso il Comune di residenza del richiedente qualora ritenga che questi abbia necessita' di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente. Le autorizzazioni hanno validita' per sei mesi. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.