(Allegato - art. 64)
                              Art. 64. 
                           (Foglio di via) 
 
  Gli autoveicoli, i motoveicoli le macchine agricole  e  i  rimorchi
che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione  o
si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli  che  si
recano a  riviste  prescritte  dall'autorita'  militare  od  a  fiere
autorizzate di veicoli usati e per i quali non  e'  stata  pagata  la
tassa di circolazione, debbono essere muniti  di  un  foglio  di  via
rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile. 
  Il foglio di via ha la validita' massima di dieci giorni e vale per
i percorsi  in  esso  indicati.  Detta  validita',  quando  ricorrano
giustificati motivi, puo' essere prorogata per il  periodo  di  tempo
strettamente necessario e non superiore, in ogni caso ad altri  dieci
giorni. 
  I fogli di via rilasciati a veicoli  nuovi  per  le  operazioni  di
approvazione ed immatricolazione  consentono  la  circolazione  senza
limitazione di percorso e non possono essere prorogati. 
  Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori  dei
percorsi indicati nel foglio stesso e punito con  l'ammenda  da  lire
quattromila a lire diecimila.