Art. 64. (Foglio di via) Gli autoveicoli, i motoveicoli le macchine agricole e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dall'autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile. Il foglio di via ha la validita' massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validita', quando ricorrano giustificati motivi, puo' essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario e non superiore, in ogni caso ad altri dieci giorni. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione ed immatricolazione consentono la circolazione senza limitazione di percorso e non possono essere prorogati. Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.