Art. 65. (Sospensione e revoca del documento di circolazione) L'efficacia del documento di circolazione e' sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55. Il documento di circolazione e' revocato: a) quando non sussistano piu' le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione; b) quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca sono disposte dagli ispettorati della motorizzazione civile.