(Testo Unico circolazione stradale-art. 64)
                              Art. 64.
                           (Foglio di via)

  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti
di  confine  per  l'esportazione  e  quelli  che  si recano a riviste
prescritte dalla autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli
usati  e  per  i  quali non e' stata pagata la tassa di circolazione,
debbono   essere  muniti  di  un  foglio  di  via  rilasciato  da  un
Ispettorato della motorizzazione civile.
  Il foglio di via ha la validita' massima di dieci giorni e vale per
i  percorsi  in  esso  indicati.  Detta  validita',  quando ricorrano
giustificati  motivi,  puo'  essere prorogata per il periodo di tempo
strettamente necessario e non superiore, in ogni caso, ad altri dieci
giorni.
  I  fogli  di  via  rilasciati  a veicoli nuovi per le operazioni di
approvazione  ed  immatricolazione  consentono  la circolazione senza
limitazione di percorso e non possono essere prorogati.
  Chiunque  circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei
percorsi  indicati  nel foglio stesso e' punito con l'ammenda da lire
quattromila a lire diecimila.