(Testo Unico circolazione stradale-art. 65)
                              Art. 65. 
        (Sospensione e revoca del documento di circolazione) 
 
  L'efficacia del documento di  circolazione  e'  sospesa  quando  si
debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni
previste dall'art. 55. 
  Il documento di circolazione e' revocato: 
    a) quando non sussistano piu' le  condizioni  prescritte  per  la
sicurezza della circolazione; 
    b) quando vengano meno le condizioni per  il  rilascio:  previste
dagli articoli 58, comma sesto, e 63. 
  La sospensione e la revoca, sono disposte dagli  Ispettorati  della
motorizzazione civile.