(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 19)
                 Art. 19. (Art. 11 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  Le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le  sorgenti
luminose non devono avere sagoma di disco o di triangolo;  i  disegni
in essi contenuti devono essere tali da evitare contusioni,  visti  a
distanza, con i cartelli segnalatori di pericolo, di  prescrizione  e
di indicazione; la predominanza dei colori e delle loro  combinazioni
dovra' essere nettamente diversa  da  quella  usata  per  i  suddetti
segnali; l'uso del colore rosso, di regola da evitare, dovra'  essere
limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi di fabbrica e non
potra' comunque superare  1/5  dell'intera  superficie  dell'insegna,
cartello o mezzo pubblicitario e  non  dovra'  avere  caratteristiche
comunque rifrangenti ne' essere reso luminoso. 
  Lungo le strade extraurbane le sorgenti luminose e qualsiasi  altro
mezzo pubblicitario luminoso non potranno essere  abbaglianti  ne'  a
luce intermittente, ne' di coloro rosso. 
  La croce  rossa  luminosa  e'  consentita  per  indicare  farmacie,
ambulatori e posti di pronto soccorso.