(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 20)
                 Art. 20. (Art. 11 del Testo Unico) 
                         PUBBLICITA' VIETATA 

 
  La pubblicita' luminosa e a luce riflessa vietata  sul  veicoli  e'
quella che per forma e combinazione di colori  puo'  essere  corifusa
con i dispositivi di segnalazione e inoltre quella che puo'  generare
abbagliamenti. 
  E' del pari vietata sui veicoli la  pubblicita'  luminosa,  a  luci
intermittenti.