(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 21)
                 Art. 21. (Art. 11 del Testo Unico) 
                  COMPETENZA PER LE AUTORIZZAZIONI 

 
  L'autorizzazione al collocamento  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sara' rilasciata da: 
    a) per le strade statali e le autostrade statali, dalla Direzione
generale dell'A.N.A.S.; 
    b)  per  le  strade  comunali  e  provinciali  dalle   rispettivo
Amministrazioni; 
    c)  per  le  autostrade  e  strade  in   concessione,   dall'Ente
concessionario su benestare dell'Ente concedente. 
  Qualora i cartelli e i mezzi pubblicitari debbano essere  collocati
lungo o in vista  delle  strade  ricadenti  nelle  zone  sulle  quali
esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del  paesaggio  o
di cose di interesse storico ed artistico, gli  interessati  dovranno
rivolgere  la  domanda  all'Ente  proprietario  della  strada,   gia'
corredata del nulla osta rilasciato dalla  competente  Sovrintendenza
all'antichita' e belle arti.