(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 22)
                 Art. 22. (Art. 11 del Testo Unico) 
                              DISTANZE 

 
  Ai fini della distanza i tre metri fissati dall'art. 11  del  Testo
Unico vanno calcolati dal limite esterno della carreggiata. Nei  casi
in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del  luogo
in cui viene chiesto il collocamento della pubblicita', gia' esistano
a  distanza  inferiore  ai  tre  metri  dalla  carreggiata   ostacoli
naturali, muri, alberature, o siepi di  recinzione,  il  collocamento
stesso potra' essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui
trattasi ma non mai a  distanza  ad  essa  inferiore,  rispetto  alla
strada. 
  Nel determinare le distanze tra cartello e cartello  pubblicitario,
ad evitare fenomeni di assiepamento o di occlusione, sara' osservato,
di regola, una distanza non inferiore a 100 metri tra un  cartello  o
mezzo pubblicitario e un altro. 
  Per l'apposizione di pubblicita' murale decide l'Ente  proprietario
della strada. I cartelli e gli altri  mezzi  aventi  per  oggetto  la
segnalazione di luoghi o edifici  di  interesse  turistico,  storico,
religioso, sanitario, servizi  di  interesse  pubblico,  comprese  le
stazioni di rifornimento carburanti, e di assistenza  stradale,  sono
assimilati  ai  segnali  stradali,  fermo  restando,  per   il   loro
collocamento; l'obbligo dell'autorizzazione  degli  Enti  proprietari
delle strade. 
  Le misure prescritte  si  applicano  dai  segnali  stradali  e  tra
cartello e cartello nel senso delle singole direttrici  di  marcia  e
noti si applicano quando la pubblicita' sia infissa contro edifici  o
muri preesistenti.