Art. 23. (Art. 11 del Testo Unico) DIVIETI E' vietato ogni tipo di pubblicita' sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, i dispositivi di proiezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade. Le disposizioni di cui all'art. 11 del Testo Unico e del presente regolamento non si applicano alla pubblicita' installata lungo e nelle sedi delle ferrovie.