(Allegato- art. 47)
                              Art. 47. 
 
  Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali  giudiziari
nominato un ufficiale giudiziario dirigente;  nella  scelta  si  deve
tener conto della idoneita' alle funzioni direttive,  dei  precedenti
di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51. 
  La nomina e la revoca  sono  disposte  con  decreto  dei  Ministro,
sentito il presidente della Corte di appello.