Art. 47. Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneita' alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51. La nomina e la revoca sono disposte con decreto dei Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.