(Allegato- art. 48)
                              Art. 48. 
 
  L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il  lavoro,
ripartendolo  equitativamente  fra  gli  ufficiali   giudiziari   con
riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio
del regolare funzionamento dei servizi. 
  Egli non e' esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.