(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 36)
                              Art. 36. 
               (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14) 

 
  Qualora il numero complessivo dei candidati  compresi  nelle  liste
presentate ed ammesse non sia superiore alla  meta'  del  numero  dei
consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo. 
  In  tal  caso,   il   presidente   della   Commissione   elettorale
mandamentale ne da' immediata notizia al Prefetto al quale,  inoltre,
rimette subito copia del relativo verbale. Il Prefetto  da',  notizia
agli  elettori  dell'avvenuta  sospensione  delle  elezioni  mediante
avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco, entro cinque giorni  dalla
decisione della Commissione elettorale mandamentale. 
  Le elezioni  seguiranno  entro  tre  mesi,  nel  giorno  che  sara'
stabilito dal Prefetto con le modalita' di cui all'art. 18.