Art. 64. Versamento delle entrate L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza salvo il disposto del comma successivo e senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore: 1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso; 2) entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti due decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse; 3) entro il giorno 22 di ogni mese pari, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importa delle altre entrate effettivamente riscosse. Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali ed agli enti interessati. Le cedole del Debito Pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte debbono essere versate al ricevitore provinciale. Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 81 sono, accettati come denaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni e' superiore all'importo da versare, la differenza e' rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.