(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 64)
                              Art. 64. 
                      Versamento delle entrate 

 
  L'esattore  deve  versare  al  ricevitore  provinciale,  al   netto
dell'aggio di riscossione di sua  spettanza  salvo  il  disposto  del
comma successivo e senza possibilita' di invocare il caso fortuito  o
la forza maggiore: 
    1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi
dell'importo di ciascuna rata  delle  entrate  riscuotibili  mediante
ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso; 
    2) entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza, i
restanti due decimi  dell'importo  di  ciascuna  rata  delle  entrate
stesse; 
    3) entro il giorno 22 di ogni mese pari, se non sia  diversamente
disposto dalla legge o dal contratto, l'importa delle  altre  entrate
effettivamente riscosse. 
  Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni  consorziati  e
per quelle degli altri enti che  operano  esclusivamente  nell'ambito
della circoscrizione esattoriale i versamenti  prescritti  dal  primo
comma devono essere fatti rispettivamente ai  tesorieri  comunali  ed
agli enti interessati. 
  Le cedole del Debito Pubblico versate dai contribuenti a  pagamento
delle imposte debbono essere versate al ricevitore provinciale. 
  Le quietanze  dei  pagamenti  fatti  dall'esattore  a  norma  degli
articoli 70, 71 e 72 e i buoni di discarico allegati agli elenchi  di
sgravio di cui all'art. 81 sono, accettati come denaro  contante.  Se
l'ammontare delle quietanze e dei buoni e' superiore  all'importo  da
versare, la differenza  e'  rimborsata  all'esattore  dal  ricevitore
provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva
spettanza.