(Allegato A-art. 145)
 
                              Art. 145. 
 
  Il prefetto o sotto-prefetto potra' verificare la  regolarita'  del
servizio degli uffizi comunali. 
 
  In caso di omessione per parte dei medesimi  nel  disimpegno  delle
incumbenze loro affidate, potra' inviare a loro spese un  commissario
sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.