(Regolamento-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
  I beni rurali ed urbani pervenuti al Demanio in virtu' delle  Leggi
7  luglio  1866  e  15  agosto  1867,  saranno   posti   in   vendita
dall'Amministrazione demaniale colle norme stabilite dalla  Legge  15
agosto 1867 e dal presente Regolamento.