(Regolamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  Ogni accessorio considerato immobile per  destinazione,  a  termini
degli art. 413 e 414 del Codice civile, sara' alienato unitamente  al
fondo, salvo il disposto dall'articolo 24 della Legge 7 luglio 1866.